Abbiamo sentito parlare di
pubblico ufficiale, ossia di incaricato di pubblico servizio o di esercente servizio di pubblica necessità, piuttosto frequentemente nell’ultimo anno, poiché si richiedeva di assumere questo ruolo per delle figure professionali continuamente vessate sul posto di lavoro, i nostri medici e il personale sanitario, che subiscono nel nostro Paese
diverse aggressioni ogni giorno, impedendo loro un lavoro sereno specialmente nei
Pronto soccorso. Sono state accertate numerose violenze fisiche e verbali anche negli ambulatori, nei reparti, sulle ambulanze, persino recentemente all’interno di una sala operatoria nel corso di un intervento.
Ne parliamo con l’avvocato Fabio Frattini del Foro di Tivoli e componente della Giunta dell’Unione delle Camere penali italiane.
Avvocato Frattini, avrà sicuramente seguito l’importante campagna mediatica che la Cisl Medici Lazio ha determinato relativamente al fenomeno delle aggressioni ai medici ed al personale sanitario. Il sindacato aveva tra le altre cose avanzato la richiesta di una rivisitazione delle normativa vigente in materia. Ora qualche dubbio è sorto a seguito del mancato riconoscimento della funzione di pubblico ufficiale agli operatori sanitari. Proviamo a fare chiarezza con uno slalom nel codice penale che fornisce le definizioni di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e di esercente un servizio di pubblica necessità?
È il Codice penale, nell’articolo 357 che definisce il pubblico ufficiale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e chiarisce che per pubblica funzione amministrativa si deve intendere quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Con l’articolo 358 il Codice penale stabilisce che sono incaricati di pubblico servizio coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dall’assenza dei poteri tipici di quest’ultima e con l’esclusione delle semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera semplicemente materiale. Infine, l’articolo 359 del Codice penale individua le persone esercenti un servizio di pubblica necessità nei privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando il pubblico sia obbligato per legge a valersi della loro opera, ovvero i privati che pur non esercitando una pubblica funzione o né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità, mediante un atto della pubblica amministrazione.
La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è dunque rilevante ai fini dell’applicazione di diverse norme penale?
Nella parte generale del Codice penale si può far menzione dell’articolo 61, nn. 9 e 10. Si tratta di due circostanze aggravanti comuni: la prima comporta un aumento della pena per chi ha commesso un fatto di reato con l’abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio; la seconda prevede un aumento di pena per chi ha commesso un fatto contro un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Il Codice penale poi dedica il titolo II del libro secondo ai delitti contro la pubblica amministrazione. Nello specifico il titolo II si divide in due capi, il primo dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il secondo ai delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, quindi, è adottata in vista di due finalità diverse: da una parte per stabilire a carico dei pubblici ufficiali una maggiore responsabilità nel caso di violazione dei loro doveri, dall’altra per assicurare loro una maggiore protezione a fronte delle offese dei terzi.
Ci può fare alcuni esempi concreti e precisare quando, secondo la giurisprudenza, i medici sono già considerati pubblici ufficiali?
Il direttore sanitario di un ospedale pubblico, al quale per l’organizzazione dell’istituto è riservata una serie di poteri di autorità e di direzione; I medici ospedalieri in quanto, indipendentemente dal ruolo ricoperto, cumulano mansioni di carattere diagnostico e terapeutico con l’esercizio di un’attività autoritaria che impegna l’ente; Il medico di famiglia che presta la sua opera a favore di un soggetto assistito dal Servizio sanitario nazionale il quale compie un’attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e concorre a formare e a manifestare la volontà della Pubblica amministrazione. in materia di assistenza sanitaria pubblica, esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi (ricette, impegnative, certificati medici); Il responsabile di un laboratorio convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; Il medico che presta la sua opera presso una casa di cura privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
Dunque si deve aver riguardo all’attività svolta in concreto?
Certamente. Si attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale non già in relazione all’intera funzione devoluta all’operatore sanitario ma ai caratteri propri e ai singoli momenti in cui viene svolta.
Quando non ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale come sono considerati, agli effetti della legge penale, i medici?
I medici che lavorano esclusivamente nel privato devono essere qualificati esercenti un servizio di pubblica necessità.
Pertanto, non basta la mancata approvazione dell’emendamento da parte della Commissione Affari Sociali della Camera per escludere la qualifica di pubblico ufficiale per un medico?
È proprio così dal momento che la giurisprudenza, nell’attuale contesto normativo, come le ho sopra indicato, ha già riconosciuto tale qualifica ai medici in alcuni casi.
Quali sono le principali novità, nell’ambito della tutela penale, introdotte dal disegno di legge in discussione alla Camera dei Deputati?
In primo luogo le modifiche all’articolo 583 quater, del Codice penale apportate dall’articolo 2 del testo licenziato dal Senato, e dall’altra l’introduzione, prevista dall’articolo 3, della circostanza aggravante comune di cui all’articolo 61 n. 11 octies del Codice penale estendono a tutti gli operatori sanitari la tutela già prevista per i pubblici ufficiali dal medesimo articolo 583 quater del Codice penale e dall’articolo 61 n. 10 del Codice penale. Inoltre, la ricorrenza della circostanza di cui all’articolo 61 n. 11 octies esclude la perseguibilità a querela delle percosse e delle lesioni lievi. Esclusione quest’ultima che mi lascia alquanto perplesso poiché non farà altro che rappresentare un ostacolo alla definizione dei procedimenti penali rendendo sempre più complicata una possibile definizione bonaria delle instaurande controversie.
Quali sono le conseguenze del mancato riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale?
È importante sottolineare che la mancata qualificazione di pubblici ufficiali esclude per gli operatori sanitari, in sé considerati, il rischio di dover rispondere di reati molto gravi quali quelli previsti dal Codice penale per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio.
@vanessaseffer
Da L’Opinione