Il fenomeno delle violenze in corsia, arrecate ai danni dei medici e degli altri lavoratori della sanità, all’interno dei Pronto Soccorso piuttosto che nei reparti di degenza, è in continuo aumento. La Cisl Medici Lazio ha chiesto, pertanto se, ai fini di garantire una efficace ed adeguata tutela della salute del personale medico che, nell’esercizio della propria attività professionale e all’interno del proprio ambiente di lavoro, subisce aggressioni o violenze, sia possibile riconoscere in capo al sindacato, quale ente portatore di interessi diffusi, la legittimazione ad una autonoma costituzione di parte civile nel processo penale.
L’avvocato Mario Scialla, consigliere segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avvocato penalista, ci fornisce il seguente parere.
La norma processuale di riferimento è l’articolo 91 del Codice di procedura penale. L’introduzione di questa norma all’interno dell’ordinamento ha, senza dubbio, rappresentato una importante innovazione nel nostro sistema processuale: il suo intento è, infatti, quello di favorire la partecipazione degli enti collettivi allo svolgimento di quelle specifiche attività di accertamento che sono indirizzate alla repressione di condotte criminose che vanno ad incidere su interessi di portata generale, la cui cura e salvaguardia viene assegnata a determinate strutture organizzative.
Quali sono i requisiti che vengono posti dal codice di rito affinché tali strutture plurisoggettive abbiano la possibilità di esercitare concretamente tali poteri?
Sono essenzialmente tre. L’assenza di uno scopo di lucro, il riconoscimento legale della finalità di tutela degli interessi pregiudicati dal reato, ovvero una legittimazione normativa alla salvaguardia di tali interessi che rinvenga la sua fonte in una legge statale, o regionale o una fonte subordinata ad attuare quella primaria e, infine, l’anteriorità di tale riconoscimento rispetto al momento in cui sia stato commesso il reato. La norma, quindi, pur conferendo alla fonte legislativa il potere di riconoscere, di volta in volta, la legittimazione degli enti alla salvaguardia degli interessi lesi dal reato, non fa altro che rafforzare quella modalità di partecipazione al processo già riconosciuta e disciplinata dall’articolo 74 del Codice di procedura penale ovvero la costituzione di parte civile.
Dalle sue parole si intuisce che la costituzione di parte civile di un sindacato non è soggetta a regole diverse rispetto a quelle comuni e dunque occorrerà accertare, caso per caso, se il sindacato di un diritto e se tale situazione soggettiva sia stata realmente danneggiata dal reato.
In tale contesto, caratterizzato dalla presenza di un’apertura sempre maggiore verso la tutelabilità di ampie posizioni soggettive, la giurisprudenza si è pronunciata in senso sempre più favorevole nei confronti del riconoscimento della possibilità di costituzione della parte civile da parte degli enti collettivi: gli enti e le associazioni sarebbero infatti legittimati all’azione risarcitoria purché l’interesse leso dal reato coincida con un diritto che sia riconosciuto e salvaguardato all’interno del suo stesso statuto. Quindi, sulla base della rivalutazione degli interessi solidaristici e partecipativi riconosciuti dalla Costituzione, la Corte di Cassazione ha ribadito la tutelabilità degli interessi collettivi, affermando che “il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo al soggetto che degli stessi è portatore può discendere dalla diretta assunzione di esso da parte dell’ente che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell’associazione (cfr. Cassazione Penale sezione IV, n. 22558 del 2010).
E per fare un riferimento specifico alle associazioni sindacali dei lavoratori?
Per fare un riferimento specifico alle associazioni sindacali dei lavoratori occorre precisare che per i reati che costituiscono violazione dell’integrità fisica, la Suprema Corte ha ritenuto addirittura ammissibile, senza il limite della prescrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per i reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, ritenendo che la violazione di tale normativa nell’ambito dell’ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all’azione dagli stessi svolta. Il sindacato infatti, annovera tra le proprie finalità, quella della tutela delle condizioni di lavoro intese non solo sotto il profilo dell’aspetto economico ma anche sotto l’aspetto della tutela delle libertà individuali e dei diritti primari dei lavoratori, quale quello della salute.
Quale conclusione è possibile trarre?
Gli approdi giurisprudenziali degli ultimi anni hanno dato man forte al riconoscimento di due dati fondamentali: le associazioni sindacali sono titolari, non solo dei diritti connaturati a qualsiasi soggetto, quali i diritti della personalità, ma anche di interessi di rilevanza generale e costituzionalmente garantiti, fra cui l’interesse collettivo dei lavoratori all’integrità psico-fisica e alla dignità, oltre che alla sicurezza dell’ambiente di lavoro; inoltre così come specificato all’interno dello Statuto dei lavoratori esse perseguono l’interesse dei lavoratori alla solidarietà e all’eguaglianza, attraverso gli strumenti di tutela collettiva. Pertanto non è insensata l’ipotesi che il sindacato tenti di costituirsi parte civile per le violenze subite, dal proprio iscritto, nell’esercizio della sua attività, laddove lo Statuto sindacale faccia riferimento a questa espressa forma di tutela. E’ evidente che trattandosi di una situazione nuova che non annovera specifici precedenti di legittimità, vada perseguita, come tutte le battaglie di civiltà, con pazienza e determinazione, mettendo anche in preventivo una serie di iniziali insuccessi, con l’auspicio però che in un futuro non lontano possano trovare adeguata tutela processuale-penalistica i predetti interessi diffusi e questo deprecabile fenomeno, in parte ancora sommerso, possa prima emergere in tutta la sua gravità, come sta facendo la Cisl Medici Lazio con la sua campagna di denuncia sociale e di sensibilizzazione dei cittadini, per essere poi debellato.
@vanessaseffer